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REGOLAMENTO (UE) 2025/2365

Il Regolamento (UE) 2025/2365 (Regolamento (UE) 2025/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2025, sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l’inquinamento da microplastiche), pubblicato il 12 novembre 2025, si inserisce nel quadro Europeo che punta al rafforzamento delle misure di tutela verso l’ambiente. 

Il Regolamento (UE) 2025/2365 stabilisce infatti, nuovi, obblighi stringenti per prevenire le dispersioni di pellet di plastica lungo l’intera catena di approvvigionamento, al fine di ridurre l’inquinamento da microplastiche, con particolare attenzione ai polimeri utilizzati nel packaging alimentare. Questo tema non è nuovo al settore, è infatti attivo da anni il Modulo 10 di BRCGS PACKAGING (MV Consulting | Consulenza Qualità & Alimenti), un modello su base volontaria, nato proprio per migliorare, prevenire e contrastare possibili perdite di polimeri nell’ambiente e soprattutto nelle falde acquifere. 

Molte aziende, già certificate BRCGS Packaging, hanno aderito al Modulo 10 proprio per dimostrare volontà di miglioramento verso il mercato.

ANALISI DEL REGOLAMENTO (UE) 2025/2365 E ATTIVITA’ OPERATIVE


Di seguito riportiamo una breve ma dettagliata analisi orientata a quelle aziende del packaging alimentare che hanno piena applicabilità verso lo scopo del regolamento. A chi si applica il Regolamento (UE) 2025/2365


Il Regolamento (UE) 2025/2365 si applica a diversi operatori economici ma ha delle esenzioni da un punto di vista operativo. 

Fra i destinatari troviamo: 

  • Operatori economici che manipolano polimeri e cha hanno un volume oltre le 5 tonnellate annue di pellet
  • Gestori di aree per la pulizia del pellet 
  • Operatori coinvolti nelle operazioni di riciclo 
  • Vettori UE e extra-UE per il trasporto dei polimeri
  • Spedizionieri di pellet

Oggetto e Ambito di applicazione


Il Regolamento (UE) 2025/2365 ha come obiettivo la prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica in tutte le fasi della supply chain, applicandosi a tutti gli operatori economici, gestori stazioni pulizia, vettori UE/extra-UE che hanno manipolato pellet di plastica nell’Unione in quantità pari o superiori alla soglia di cinque tonnellate nell’anno civile precedente.  

In questo articolo sono introdotti i concetti di: 

  • Quantità annue manipolate/transitate per identificare soglie (registro tonnellate/anno)
  • Registrazione degli impianti/vettori presso autorità competenti (notifica online)
  • Mappatura delle fasi critiche per lo sversamento (evoluzione del Regolamento CE 2023/2006)

Sono escluse dal campo di applicazione del Regolamento (UE) 2025/2365, le polveri residue da lavorazione (non pellet). 

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Principali definizioni del Regolamento (UE) 2025/2365 


Le principali definizioni sono: “pellet di plastica”, “fuoriuscite” (rilascio da contenitore primario), “dispersioni” (pellet ambientali non recuperabili), “polvere di pellet”, “operatori economici”, “vettori UE/paesi terzi”, “piano gestione rischi”, “autodichiarazione”, “certificatore”. 

Tuttavia, in questa relazione vogliamo aggiungere alcune definizioni importanti riportare nell’articolo 2: 

  • Per pellet di plastica si intendono i polimeri primari/secondari con diametro compreso fra i 2-5 mm, inclusi nurdle e granuli 
  • Per fasi della supply chain si intendono la produzione, il riciclo, il compounding, la conversione, il trasporto, lo stoccaggio e la pulizia dei serbatoi
  • Per operatori economici coinvolti si intendono le aziende che manipolano pellet per quantità superiori o inferiori a 1,5 t/anno, i gestori delle stazioni di pulizia, i vettori UE/extra-UE che trasportano pari quantità.  

Queste definizioni dovranno entrare a far parte, se non lo sono già della documentazione aziendale di riferimento, con focus sulla differenza fra “fuoriuscite” e “dispersioni”. Obblighi generali, priorità azioni, formazione del personale  


Il Regolamento (UE) 2025/2365 pone l’attenzione sulle modalità di azione in merito alla prevenzione degli sversamenti. In particolare, impone limiti anche molto restrittivi come l’obbligo generale di zero dispersioni. 

Se pensiamo ad aziende di realizzazione dei film plastici il concetto di “zero dispersione” richiede una valutazione attenta delle procedure ma anche degli ambienti di lavoro. Questo approccio è molto interconnesso ai requisiti del Regolamento 2023/2003 sulle GMP. 

Un altro concetto importante in tale senso è anche la “gerarchia” delle attività che deve avere una sequenza logica: 

  • Prevenzione delle fuoruscite 
  • Contenimento delle fuoriuscite 
  • Bonifica delle aree coinvolte 

Questa sequenza deve tenere in considerazione l’analisi dei rischi (Piano di Gestione dei Rischi – PGR) e ancora, quindi, si intravede un impatto sostanziale dei documenti richiesti dal Regolamento CE 2023/2026. 

Azioni mirate possono essere applicate in procedure SOP o attraverso il monitoraggio su dispersioni stimate. 

Infine, e non meno importante, il Regolamento (UE) 2025/2365 richiede formazione ruolo-specifica su attrezzature/procedure e qui le aziende devono lavorare non solo su personale storico ma e soprattutto sul personale “nuovo” e meno esperto. 

Registrazione delle imprese coinvolte 


Il Regolamento (UE) 2025/2365 impone l’obbligo di registrazione degli operatori di impianti e vettori presso autorità nazionali (pubblica online) dichiarando inoltre se la soglia di manipolazione è superiore o inferiore a 1.500 tonnellate/anno. La notifica dovrà avvenire entro e non oltre il termine di validità, ovvero entro il 17/12/2027 attraverso il portale nazionale. 

Attenzione: Per società multi-sito la registrazione deve essere effettuata per impianto e prevede anche un obbligo futuro di aggiornamento in caso di modifiche significative. Piano Gestione Rischi (PGR) 


Entriamo nella parte “complessa” ma anche, forse, la più bella per Noi consulenti! Stiamo parlando dell’analisi e la gestione dei rischi connessi agli sversamenti. Come già anticipato il Regolamento (UE) 2025/2365 pone l’obbligo per gli operatori coinvolti di effettuare un’analisi dei rischi che includa i seguenti fattori: 

  • Tonnellate/anno prodotto
  • Mappe dei rischi correlate alle lavorazioni  
  • Stima delle dispersioni
  • Valutazione degli impianti e delle aree di lavoro al fine di valutare le attrezzature e le procedure per la prevenzione/contenimento dei pellet e le azioni di bonifica necessarie 

Il Regolamento (UE) 2025/2365 introduce, seppur non ufficialmente, un sistema di controllo mediante ispezioni e audit interni necessari a confermare la corretta esecuzione dei piani operativi strutturati sull’analisi dei rischi, nonché eventuali strumenti necessari al contenimento e/o la bonifica in caso di non conformità.Misure specifiche, stime dispersioni, registri 


Un altro fattore importante del Regolamento (UE) 2025/2365 è l’attenzione posta sulle attrezzature e procedure specifiche come, ad esempio, i filtri o coperchi, le attività di pulizia e controllo. Queste attività e strumenti devono essere commisurate alle precedenti stime di rischio effettuate con metodologia standard (la stima sulle dispersioni dovrà essere effettuata con metodologia armonizzata) che dovrà essere pubblicata entro 6 mesi dalla UE.

Infine, viene richiesto un registro (durata di conservazione minima 5 anni) delle stime rispetto alle tonnellate manipolate. Sancisce che le notifiche, i PGR e i certificati relativi all’operatore, dovranno essere di pubblica consultazione. Questo fattore pone il problema dei dati sensibili che dovranno essere protetti prima della pubblicazione dei dati sopra citati. 

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Valutazione Interna, Autodichiarazione, Certificazione 


Come avrete ormai compreso, il Regolamento (UE) 2025/2365 prende in esame fattori importanti a livello di gestione. In primo luogo, si fa differenza fra gli operatori attraverso il rapporto dimensione/quantità che definisce il sistema di controllo: 

  • Se l’operatore effettua una lavorazione <1500 t/anno può gestire il suo “bilancio produttivo” attraverso un’autodichiarazione ogni 5 anni post-piano, supportata dai documenti di registrazioni interno e richiamati nel proprio sistema di gestione e analisi dei rischi. Non vi è quindi l’onere della certificazione di terza parte. 
  • Se l’operatore effettua una lavorazione >=1500 t/anno vige l’obbligo di certificare il sistema attraverso Certificatori accreditati (formato unico), tale condizione sarà applicata ad esempio a PMI e grandi imprese (rinnovo 5 anni PMI, annuale grandi; esenzione EMAS se verificato).  

Da notare come le aziende registrate EMAS possono essere considerate conformi se il verificatore convalida l’integrazione dei requisiti del regolamento in fase di certificazione. Trasparenza, informazioni lungo la filiera, etichettatura 


Il Regolamento (UE) 2025/2365 prevede anche obblighi in materia di comunicazione lungo la filiera, in particolare il pellet immesso sul mercato deve recare un pittogramma di avvertenza (Allegato V) sull’imballaggio, atto a porre maggiore attenzione nelle operazioni logistiche e di utilizzo. Si porrà quindi la necessità di aggiornare le etichette degli imballaggi, le schede di sicurezza (SDS) e i documenti di trasporto con la dicitura “Dannoso per l’ambiente – evitare dispersioni” e il simbolo del triangolo con punto esclamativo. Trasporto marittimo e misure relative ai vettori 


Sono punti specifici per il trasporto: in primo luogo l’operatore dovrà, sulla base della valutazione del rischio, stabilire imballaggi di qualità volti alla prevenzione dello sversamento. In caso di trasporto via mare, dovrà valutare un eventuale stiva sottocoperta e fornire informazioni tempestive. Gli speditori devono garantire imballaggi di alta qualità e fornire informazioni specifiche al comandante della nave.

Incidenti, misure correttive, controlli, autorizzazioni 


Il Regolamento (UE) 2025/2365 prevede che le autorità possano effettuare ispezioni, anche senza preavviso, sarà quindi necessario istituire oltre a quanto sopra descritto anche un registro interno pronto per l’ispezione contenente i dati sulle dispersioni stimate e le prove della formazione del personale.  

Il sito dovrà inoltre avere una procedura per la gestione e notifica immediata (entro 24h) degli incidenti (sversamenti >1 kg) e della bonifica urgente, assumendo azioni correttive sulla base del rischio. 

Utile a tal fine implementare una procedura di “Emergenza Pellet” con template di reportistica che includa quantità stimate, cause e misure correttive adottate. 

Ricordiamo che in caso di pericoli immediati, l’autorità può sospendere l’attività dell’impianto. Sanzioni per mancata ottemperanza 


Il Regolamento (UE) 2025/2365 affida agli Stati membri la definizione delle sanzioni per le violazioni, imponendo misure effettive, proporzionate e dissuasive. Per le violazioni più gravi commesse da persone giuridiche (es. mancata prevenzione dispersioni, assenza piano gestione rischi, incidenti non notificati >1 kg), le sanzioni includono multe pecuniarie fino al 3% del fatturato globale annuo totale dell’impresa nell’esercizio precedente, calcolato secondo metodologie standard UE.  

Ulteriori misure accessorie possono comprendere sospensioni attività, revoche autorizzazioni e interdizioni temporanee per alti dirigenti, confisca pellet dispersi e obbligo bonifica ambientale immediata con costi a carico del trasgressore. 

Per le persone fisiche invece possono essere erogate multe fisse proporzionate gravità (es. da 5.000 a 50.000 € per omissioni formazione/registri), possibili arresti fino a 6 mesi per recidiva grave. Quando entra in vigore il Regolamento (UE) 2025/2365 


Il Regolamento (UE) 2025/2365 entra in vigore il 16 dicembre 2025, tuttavia la sua piena applicazione è prevista per il 17 dicembre 2027.

Tabella dei requisiti e correlazione con le attività operative


Requisito Principale  Attività Operativa da Implementare in Azienda Packaging 
Notifica installazioni (≥5 t/anno)  Effettuare audit interno quantità granuli maneggiati anno precedente; effettuare notifica per Stato Membro; registrare su portale autorità entro 17/12/2027 mesi entrata vigore. Creare database centralizzato quantità per sito  
Piano gestione rischi  Redigere per impianto: mappa rischi (alta/bassa), stime spill/loss, lista operazioni (carico/scarico/extrusione), ruolo responsabile, packaging sift-proof (liner anti-fuoriuscite), filtri aria, vacuum, kit contenimento (teloni/assorbenti), procedure sub-fornitori. Valutare additivi pericolosi. Aggiornare annualmente PGR 
Autodichiarazione conformità (<1.500 t/anno)  Compilare modello Allegato II post-implementazione piano; notificare autorità ogni 5 anni. Conservare 5 anni per ispezioni; integrare in sistema qualità ISO 22000/HACCP packaging alimentare 
Certificazione (≥1.500 t/anno)  Large: contattare certificatore accreditato (es. EMAS/Reg. 765/2008) per audit/spot checks ogni 3 anni (24 mesi start). Medium/small: 4/5 anni. Preparare documenti (piano, registri perdite, training log). 
Azioni vettori  Per trasporti interni: sigilli container, teloni copri, vacuum scarico, ispezioni pre/post. Contratti fornitori con clausole OCS-like. Per extra-UE: verificare rappresentante. Tracciabilità GPS veicoli 
Training personale   Programma annuo: ruoli specifici (operatore estrusore, magazziniere); corsi su prevenzione/contenimento. Registri presenze/certificati; simulazioni spill. Integrare in manuale sicurezza alimentare 
Stima/Registri perdite annuali  Implementare metodologia standard: pesature pre/post, sweep test, report REACH Annex XVII. Software tracking (es. ERP con modulo perdite); soglia zero ambita 
Etichettatura/Info  Apporre su sacchi/big bag/SDS: pittogramma + “Evitare rilasci ambiente; maneggiare responsabilmente”. Multilingua UE; verificare fornitori granuli compliant REACH 
Gestione incidenti  Protocollo: allarme immediato, kit emergenza (aspiratori/assorbenti), report (foto, quantità, RCA). Simulazioni annue; assicurazione ambientale specifica microplastiche [1]. 
Ispezioni interne/extra  Annuali per ≥1.500 t: verifica attrezzature, interviste staff, stime perdite. Documentare per certificatori/autorità; audit terza parte 
Accesso pubblico/Trasparenza  Pubblicare piano rischi (anonimizzato) su sito aziendale; monitorare portale autorità per compliance competitors 
Esenzioni EMAS/Permessi  Se EMAS: verificare inclusione requisiti Reg.; per permessi: aggiornare con ispezioni interne 

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