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NUMERO DI RIFERIMENTO DDS CONVENZIONALE

L’entrata in vigore del nuovo regolamento (il 29 giugno 2023) ha introdotto un periodo transitorio per i prodotti già immessi sul mercato dell’Unione Europea. Per facilitare le operazioni di esportazione e reimportazione di queste merci, le autorità competenti hanno introdotto un meccanismo semplificato: il Numero di Riferimento DDS Convenzionale.

Questo strumento è fondamentale per gli operatori che gestiscono i cosiddetti “prodotti transitori” in questa fase di passaggio normativo.

COSA SONO I “PRODOTTI TRANSITORI”?


I “prodotti transitori” sono le merci che sono state inizialmente immesse sul mercato UE durante il periodo transitorio.

Definizione: Il periodo transitorio è l’intervallo di tempo compreso tra l’entrata in vigore del Regolamento (29 giugno 2023) e la sua effettiva attuazione. La definizione include anche le merci derivate da tali prodotti (per maggiori dettagli si rimanda alle FAQ 9.1 e 9.2).

1. IL NUMERO DI RIFERIMENTO DDS CONVENZIONALE: IDENTITA’ E SCOPO


Cos’è? È un numero di riferimento universale e standardizzato che gli operatori possono utilizzare nelle dichiarazioni doganali in sostituzione del normale numero di riferimento DDS (Dichiarazione di Due Diligence), che richiederebbe l’esecuzione di una due diligence completa.

Qual è il codice? Il Numero di Riferimento DDS Convenzionale è: 99EU999999999999

2. QUANDO UTILIZZARE IL CODICE CONVENZIONALE?


L’utilizzo di questo numero semplificato è strettamente limitato alle seguenti operazioni:

  • Esportazione di prodotti transitori o loro derivati.
  • Reimportazione (nell’ambito del regime doganale di immissione in libera pratica) di prodotti transitori o loro derivati.

Attenzione: Condizioni Obbligatorie L’uso del codice è consentito soltanto se l’operatore è in grado di dimostrare che:

  1. Il prodotto, o un suo derivato, è stato inizialmente immesso sul mercato durante il periodo transitorio.
  2. L’operatore ha raccolto prove ed è in grado di esibire l’evidenza di tale collocamento iniziale sul mercato (come specificato nella FAQ 9.2).

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3. INTEGRAZIONE CON I SISTEMI


l numero di riferimento DDS convenzionale può essere utilizzato “tal quale” da tutti gli operatori, con nessun obbligo preliminare di inserire alcuna informazione nel Sistema Informativo (TRACES), ma soltanto alle condizioni indicate al precedente punto 2.

4. GESTIONE DI SPEDIZIONI MISTE


Il numero di riferimento DDS convenzionale può essere utilizzato nelle dichiarazioni doganali per i prodotti immessi sul mercato durante il periodo transitorio, anche se spediti (esportati o reimportati nell’UE) insieme ad altri prodotti immessi successivamente sul mercato (dopo il periodo transitorio)?

Sì. Il numero di riferimento DDS convenzionale può essere elencato accanto a numeri di riferimento DDS normali, generati dal sistema informativo. Entrambi possono essere inseriti in una dichiarazione doganale relativa ad una merce singola o a merci diverse.

5. CONTROLLI E MONITORAGGIO


L’utilizzo del numero convenzionale è registrato nei sistemi doganali. Le autorità competenti e le autorità doganali monitorano attentamente l’applicazione di questo codice.

In particolare, le autorità possono richiedere in qualsiasi momento la documentazione probatoria che dimostri l’effettiva immissione dei prodotti e dei relativi derivati sul mercato UE durante il periodo transitorio.

Per un’interpretazione completa e aggiornata, si raccomanda sempre di consultare le FAQ ufficiali (in particolare la 9.1 e 9.2) e di rivolgersi a un esperto di settore.

Se la vostra azienda sta gestendo esportazioni o reimportazioni di prodotti rientranti nel periodo transitorio e necessita di supporto, il nostro team è a disposizione per una consulenza operativa.

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Informazioni sull’autore: Vincenzo Pasceri

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