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ASPETTI IGIENICO SANITARI DEGLI IMBALLAGGI RIUTILIZZABILI – PARTE 1

QUADRO NORMATIVO EUROPEO E FDA 

Oggi parliamo di un tema in evoluzione, ovvero gli imballaggi riutilizzabili e, nello specifico, degli aspetti igienico-sanitari che devono essere garantiti in questa filiera e soprattutto nel momento in cui gli imballaggi riutilizzabili sono reimmessi sul mercato.  

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Clicca sul link per maggiori informazioni: INTRODUZIONE AGLI APETTI IGIENICO-SANITARI DEGI IMBALLAGGI RIUTILIZZABILI: QUADRO NORMATIVATO EU E FDA | MVAcademy

CONTESTO


Gli aspetti igienico-sanitari degli imballaggi riutilizzabili sono alla base degli ultimi regolamenti emanati dalla Commissione Europea e rappresentano l’ultima frontiera di un percorso di sostenibilità che deve necessariamente abbracciare anche i canoni di sicurezza alimentare degli imballaggi. 

Il riutilizzo degli imballaggi rappresenta una componente fondamentale nelle strategie di economia circolare dell’Unione Europea e a livello globale, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e promuovere un uso più efficiente delle risorse. 

Questo nuovo approccio solleva però importanti questioni relative alla sicurezza igienico-sanitaria che deve spingere il legislatore ad aggiornare il quadro normativo. 

Il riutilizzo degli imballaggi, infatti, se non adeguatamente gestito, può comportare rischi di contaminazione microbiologica, chimica e fisica che potrebbero compromettere la sicurezza del prodotto. Vediamo di seguito l’approccio normativo e operativo di questo importante argomento. 

IL QUADRO NORMATIVO EUROPEO


Se guardiamo all’Europa, il tema degli aspetti igienico-sanitari degli imballaggi riutilizzabili si può ritrovare in modo indiretto in molte norme quadro, fra le quali, fra i quali: 

Regolamento CE/1935/2004
Abbiamo già ampiamente trattato sul nostro autorevole blog, i requisiti del Regolamento CE/1935/2004 che rappresenta la pietra angolare della normativa europea sui materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MOCA). 

In questo regolamento la UE stabilisce i principi generali di sicurezza e inerzia per tutti i materiali a contatto con gli alimenti, inclusi gli imballaggi riutilizzabili. 

L’articolo 3 infatti stabilisce i requisiti generali che tutti i materiali e gli oggetti destinati al contatto con alimenti devono rispettare, fra i quali ricordiamo soprattutto: […] i materiali […] non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da: 

  1. a) costituire un pericolo per la salute umana;
    b)[…];
    c) comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche. 

Questi principi fondamentali si applicano anche agli imballaggi riutilizzabili, che devono mantenere le loro caratteristiche di sicurezza e inerzia anche dopo ripetuti cicli di utilizzo. 

Regolamento UE/2023/2006
Anche il Regolamento UE/2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione (GMP) dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, è stato molte volte oggetto di argomento sul nostro portale. Questa norma integra il Regolamento CE/1935/2004, fornendo requisiti specifici per garantire la qualità e la sicurezza dei MOCA. 

L’articolo 5 stabilisce soprattutto che gli operatori del settore devono istituire, attuare e far rispettare un sistema di assicurazione della qualità efficace. 

Per gli imballaggi riutilizzabili, il sistema di assicurazione della qualità deve includere procedure specifiche per garantire che i processi di pulizia, decontaminazione e riutilizzo non compromettano la sicurezza e l’integrità degli imballaggi.  Il regolamento richiede inoltre una documentazione adeguata di tutte le fasi del processo. 

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Regolamento CE/852/2004
Il Regolamento CE/852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari sembra a volte non appartenere al settore dei materiali a contatto, tuttavia, non deve trarre in errore. Il Regolamento CE/852/2004 contiene disposizioni specifiche relative agli imballaggi, inclusi quelli riutilizzabili (Gap analysis HACCP/HARPC – Mv Consulting).

L’Allegato II, Capitolo X, punto 4 del regolamento stabilisce e cita: “i confezionamenti e gli imballaggi riutilizzati per i prodotti alimentari devono essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare“. Questa disposizione è fondamentale per garantire che gli imballaggi riutilizzabili possano essere adeguatamente puliti e disinfettati tra un utilizzo e l’altro, prevenendo così potenziali contaminazioni crociate. 

Gli aspetti igienico-sanitari degli imballaggi riutilizzabili sono quindi ripresi anche da questo regolamento seppur tratti di igiene degli alimenti.  

Il regolamento stabilisce inoltre che:

  • i materiali di cui sono composti il confezionamento e l’imballaggio non devono costituire una fonte di contaminazione;
  • devono essere immagazzinati in modo tale da non essere esposti a rischi di contaminazione;
  • le operazioni di confezionamento e di imballaggio devono essere effettuate in modo da evitare la contaminazione dei prodotti. 

Regolamento UE/2022/1616
Con il Regolamento UE/2022/1616 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari che ha sostituito il precedente Regolamento CE/282/2008 (Regolamento UE/1616/2021), la Commissione ha regolamentato molti aspetti legati agli imballaggi da filiere di recupero e riciclo con particolare attenzione agli aspetti igienico-sanitari connessi al riutilizzo.  

Il Regolamento UE/2022/1616 disciplina l’immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica contenenti plastica proveniente da rifiuti o fabbricata a partire da essi, lo sviluppo e il funzionamento di tecnologie di riciclaggio, e l’uso a contatto con gli alimenti di materiali e oggetti di materia plastica riciclata. 

Ha un preciso focus sugli aspetti igienico-sanitari degli imballaggi riutilizzabili, integrando, rafforzando e stabilendo requisiti più specifici e stringenti per garantire la sicurezza degli imballaggi riutilizzabili. 

Un aspetto fondamentale del regolamento è il concetto di “tecnologia di riciclaggio”, definita come una combinazione specifica di concetti, principi e pratiche di natura fisica o chimica per riciclare un flusso di rifiuti in materiali e oggetti di materia plastica riciclata, e include una tecnologia di decontaminazione.

Il Regolamento UE/1616/2024 pone infatti particolare enfasi sui processi di decontaminazione, riconoscendo che questa è una fase critica per garantire la sicurezza igienico-sanitaria. Stabilisce inoltre che gli impianti di decontaminazione devono essere progettati e gestiti in modo da garantire l’efficacia del processo di pulizia e decontaminazione, e devono essere sottoposti a controlli regolari. Il regolamento istituisce quindi un registro dell’Unione dei riciclatori e degli impianti di riciclaggio, che fornisce trasparenza e tracciabilità nel settore degli imballaggi in plastica riciclata. 

Il Regolamento introduce anche requisiti specifici per i diversi tipi di materiali utilizzati negli imballaggi riutilizzabili, ad esempio, per gli imballaggi in plastica, il regolamento richiede processi di decontaminazione che garantiscano la rimozione di potenziali contaminanti chimici e microbiologici. 

Un altro aspetto importante del regolamento è l’attenzione alla tracciabilità degli imballaggi riutilizzabili, che devono essere identificabili e tracciabili lungo tutta la catena di approvvigionamento. Un elemento essenziale per garantire che gli imballaggi siano sottoposti ai necessari processi di pulizia e decontaminazione prima di essere riutilizzati. 

Regolamento UE/2025/40
Il Regolamento UE/2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in vigore dall’11 febbraio 2025, rappresenta una svolta significativa nella regolamentazione degli imballaggi nell’Unione Europea.  Si tratta di una norma più di carattere ambientale che tuttavia pone l’accento anche sugli aspetti igienico-sanitari degli imballaggi riutilizzabili. Questo regolamento sostituisce la Direttiva 94/62/CE e introduce importanti innovazioni nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio. 

L’articolo 11 del regolamento stabilisce i requisiti per gli imballaggi riutilizzabili. 

Secondo questa disposizione, un imballaggio è considerato riutilizzabile se:

  • è stato concepito, progettato e immesso sul mercato con l’obiettivo di essere riutilizzato più volte; 
  • può essere svuotato, scaricato, nuovamente riempito o ricaricato nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza alimentare e di igiene; 
  • consente l’apposizione dell’etichettatura e la fornitura di informazioni sulle proprietà del prodotto; 
  • quando è smaltito come rifiuto, soddisfa le prescrizioni specifiche per gli imballaggi riciclabili. 

Il regolamento stabilisce inoltre obiettivi vincolanti di riutilizzo per il 2030 e obiettivi indicativi per il 2040, che variano a seconda del tipo di imballaggio utilizzato dagli operatori.  

L’Allegato VI del regolamento stabilisce le condizioni minime che i sistemi di riutilizzo degli imballaggi devono rispettare. Queste condizioni includono requisiti relativi alla progettazione degli imballaggi, ai processi di pulizia e decontaminazione, e ai sistemi di gestione e tracciabilità. 

Normativa FDA


La normativa della Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti relativa agli imballaggi alimentari è contenuta principalmente nel Title 21 del Code of Federal Regulations (CFR).  In particolare, le parti da 170 a 199 del CFR Title 21 contengono disposizioni dettagliate sui materiali a contatto con gli alimenti, inclusi gli imballaggi riutilizzabili. 

La Part 110 del CFR Title 21, ora aggiornata come Part 117, stabilisce le buone pratiche di fabbricazione, imballaggio o conservazione degli alimenti.  La sezione 110.80 contiene disposizioni specifiche sui processi e i controlli, inclusi quelli relativi agli imballaggi alimentari.  Questa sezione stabilisce che tutte le operazioni di imballaggio devono essere condotte in conformità con adeguati principi di igiene e che devono essere impiegate appropriate operazioni di controllo della qualità per garantire che gli imballaggi alimentari siano sicuri e adatti allo scopo. 

Per quanto riguarda specificamente il riutilizzo degli imballaggi, la FDA richiede che gli imballaggi riutilizzabili siano adeguatamente puliti e, se necessario, disinfettati prima del riutilizzo.  La sezione 110.80(b)(1) stabilisce che “le attrezzature e gli utensili e i contenitori per alimenti finiti devono essere mantenuti in condizioni accettabili attraverso un’appropriata pulizia e sanificazione, secondo necessità“. 

Il fatto di porre particolare enfasi sulle procedure di decontaminazione per gli imballaggi riutilizzabili pone queste prassi come elementi critici per garantire la sicurezza igienico-sanitaria.
FDA specifica a tal proposito come le procedure di decontaminazione devono essere adeguate al tipo di materiale dell’imballaggio e al tipo di alimento con cui entrerà in contatto. 

Per gli imballaggi in plastica, FDA ha anche pubblicato linee guida specifiche nel documento “Guidance for Industry: Use of Recycled Plastics in Food Packaging (Chemistry Considerations)“.
Questo documento fornisce indicazioni sui processi di decontaminazione per la plastica riciclata, che possono essere applicati anche agli imballaggi in plastica riutilizzabili. 

FDA richiede infine che i processi di decontaminazione siano validati attraverso studi che dimostrino la loro efficacia nel rimuovere potenziali contaminanti.  Questi studi devono considerare i “worst-case scenarios” in termini di contaminazione e devono dimostrare che il processo di decontaminazione è in grado di ridurre i contaminanti a livelli sicuri. 

Per gli imballaggi riutilizzabili destinati al contatto con alimenti, la FDA raccomanda l’uso di processi di decontaminazione che includano fasi di lavaggio con detergenti, risciacquo con acqua potabile e, se necessario, disinfezione. Anche la temperatura dell’acqua, la concentrazione dei detergenti e dei disinfettanti, e i tempi di contatto devono essere adeguati per garantire l’efficacia del processo. Sono infine richieste evidenze oggettive dei processi di pulizia e disinfezione degli imballaggi riutilizzabili, che potranno essere ispezionate durante i controlli ufficiali. 

Fra i requisiti che FDA ha stabilito per il riutilizzo degli imballaggi alimentari, con particolare attenzione alla sicurezza e all’igiene, troviamo: 

  1. Materiali: Gli imballaggi riutilizzabili devono essere fabbricati con materiali che possono essere efficacemente puliti e disinfettati senza degradarsi o rilasciare sostanze nocive negli alimenti.
  2. Progettazione: Gli imballaggi devono essere progettati in modo da facilitare la pulizia e la disinfezione, evitando aree difficili da raggiungere dove potrebbero accumularsi residui o contaminanti.
  3. Processi di pulizia: Devono essere stabilite procedure adeguate per la pulizia e la disinfezione degli imballaggi riutilizzabili, che devono essere validate per garantire la loro efficacia.
  4. Controlli: Devono essere implementati sistemi di controllo per verificare che gli imballaggi riutilizzabili siano stati adeguatamente puliti e disinfettati prima del riutilizzo.

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Termina qui la prima parte dell’articolo, nella prossima uscita (parte 2) parleremo di: 

  • requisiti igienico-sanitari per gli imballaggi riutilizzabili;
  • come implementare un sistemi di gestione della sicurezza per imballaggi riutilizzabili;
  • materiali consentiti per imballaggi riutilizzabili.

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