Il Regolamento UE 1616/2021 riguardante i materiali a contatto con gli alimenti
Attenzione speciale ai materiali plastici riciclati destinati a entrare in contatto con gli alimenti
Il regolamento stabilisce nuove norme per garantire la sicurezza alimentare e ridurre i rischi associati all’uso di plastica riciclata negli imballaggi alimentari.
Il campo di applicazione del regolamento copre la produzione, la trasformazione e la distribuzione di materiali plastici riciclati destinati a entrare in contatto con gli alimenti.A partire dal 10 luglio 2023, solo le materie plastiche contenenti plastica riciclata prodotte con una tecnologia idonea di riciclaggio possono essere immesse sul mercato, a meno che non siano prodotte con una nuova tecnologia e in conformità al Capo IV del Regolamento.Per quanto riguarda l’applicabilità, il regolamento prevede due tecnologie idonee per il riciclaggio di plastica e stabilisce che, dal 10 ottobre 2024, i sistemi di garanzia della qualità utilizzati per la raccolta e il pretrattamento della plastica in ingresso devono essere certificati da una terza parte.
I rischi di sicurezza alimentare associati alla plastica riciclata sono una preoccupazione chiave del regolamento.
Per affrontare questi rischi, il regolamento stabilisce requisiti specifici per la produzione e la trasformazione di materiali plastici riciclati, garantendo che siano conformi alle norme di sicurezza alimentare e riducendo al minimo la possibilità di contaminazione. In sintesi, il Regolamento UE 1616/2021 mira a garantire la sicurezza alimentare e ridurre i rischi associati all’uso di plastica riciclata negli imballaggi alimentari, stabilendo nuove norme e requisiti per la produzione, la trasformazione e la distribuzione di materiali plastici riciclati destinati a entrare in contatto con gli alimenti.
Il Regolamento UE 1616/2021 riguarda i materiali a contatto con gli alimenti e, in particolare, i materiali plastici riciclati destinati a entrare in contatto con gli alimenti. In questo articolo, ci concentreremo sugli articoli 30 e 31 del regolamento, che riguardano le disposizioni finali e le disposizioni transitorie.

Articolo 30: Abrogazioni di atti
L’articolo 30 stabilisce che il regolamento (CE) n. 282/2008 viene abrogato.
. Questo significa che il precedente regolamento non è più in vigore e viene sostituito dal nuovo Regolamento UE 1616/2021. Articolo 31: Disposizioni transitorie
L’articolo 31 del regolamento UE 1616/2021 stabilisce le disposizioni transitorie per la transizione tra il vecchio e il nuovo regolamento. Esso prevede che:
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- Le domande di autorizzazione per processi di riciclaggio di plastica presentate secondo il Regolamento 282/2008 e basate su tecnologie non idonee (non presenti nell’Allegato I del nuovo Regolamento) sono estinte. I materiali a contatto con gli alimenti (MOCA) in plastica riciclata in questi casi possono essere immessi sul mercato solo fino al 10 luglio 2023;
- Se la plastica riciclata è prodotta o trasformata con una tecnologia idonea ai sensi del Regolamento 1616/2021, ma per la quale il nuovo Regolamento richiede l’autorizzazione dei singoli processi di riciclaggio, la produzione e la commercializzazione possono continuare fino a quando la Commissione non emetta una decisione in merito alla domanda secondo il nuovo Regolamento. Questo è possibile a condizione che:
- ci sia pendente una domanda valida secondo il regolamento (CE) n.282/2008, oppure
- sia stata presentata una domanda di autorizzazione o modifica del processo secondo il nuovo Regolamento 1616/2021 entro il 10 luglio 2023.

In sintesi, gli articoli 30 e 31 del Regolamento UE 1616/2021 stabiliscono le disposizioni finali e transitorie per la transizione tra il vecchio e il nuovo regolamento riguardante i materiali plastici riciclati destinati a entrare in contatto con gli alimenti.
Queste disposizioni garantiscono una transizione graduale e ordinata tra i due regolamenti, consentendo alle aziende di adeguarsi alle nuove norme e requisiti. L’etichettatura degli imballaggi è un aspetto importante per garantire la corretta informazione ai consumatori e il rispetto delle normative ambientali. In Italia, il Decreto Legislativo n. 152 del 2006 disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, stabilendo requisiti specifici per l’etichettatura.
Secondo l’articolo 219 del D.Lgs 152/2006, gli imballaggi devono essere etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI per fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
Inoltre, i produttori hanno l’obbligo di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della Decisione 97/129/CE della Commissione.Per esprimere gli obblighi definiti dalla normativa ambientale sull’imballaggio, è possibile seguire queste indicazioni:
- Riportare il codice alfa-numerico del tipo di materiale e informazioni relative alla composizione sulla base della Decisione 129/97/CE.
- Inserire il simbolo o la dicitura “smaltire separatamente dopo l’uso” e corrette indicazioni di smaltimento e riciclabilità, se applicabile, nel caso riportando il simbolo del “ciclo di Mobius” ed informazioni correlate e coerenti secondo la norma UNI EN 14021.
- Aggiungere la dicitura “salvo diverse migliori indicazioni del Vostro Comune di residenza o Consorzio Raccolta”.
- Fornire eventuali altre informazioni di smaltimento, riuso o sulle caratteristiche del materiale, rispettando i criteri stabiliti dalla norma UNI EN ISO 14021.
È importante notare che le informazioni sull’etichettatura degli imballaggi devono essere chiare, veritiere, accurate e non fuorvianti, basate su dati scientifici e inequivocabili, per evitare sanzioni e garantire la conformità alle normative vigenti.
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Informazioni sull’autore: Marco Valerio Francone
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